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1.   DLGS BOTTEGHE STORICHE

La Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalle Commissioni riunite decima della Camera e nona del Senato in merito allo schema di decreto legislativo in tema di “botteghe storiche”.

La Confederazione della proprietà edilizia – rappresentata dall’avv. Carlo del Torre, responsabile del Coordinamento legali – ha espresso preoccupazione, in particolare, per la norma (contenuta nell’articolo 4) che riconosce il diritto di prelazione, in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare, a favore dei titolari di locali sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza.

La Confedilizia ha osservato, anzitutto, come la previsione in questione ecceda i limiti conferiti dalla legge delega, la quale ha la finalità di tutelare e valorizzare le attività commerciali che vengono svolte nelle botteghe storiche e non di imporre vincoli ai proprietari dei locali che le ospitano. Nel merito, ha poi evidenziato come la disposizione che si vorrebbe introdurre estenda l’applicazione dell’art. 38 della legge n. 392 del 1978, in tema di prelazione in caso di compravendita dell’immobile locato, a fattispecie completamente diverse dalla locazione. Essa, inoltre, riconosce il diritto in questione “anche in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare”; una previsione che, se introdotta, andrebbe a stravolgere l’intero sistema da sempre in vigore, così concepito per evitare che la locazione in essere in un singolo immobile facente parte di un più ampio fabbricato possa ostacolare, se non addirittura impedire, un’operazione di cessione in blocco.  Effetti che invece si verrebbero senz’altro a determinare con la nuova norma, con grave pregiudizio non solo delle ragioni proprietarie ma anche del mercato delle compravendite immobiliari.

Nel corso dell’audizione, la Confedilizia ha sollevato dubbi anche sulla disposizione che consentirebbe alle Regioni, con propri provvedimenti, di individuare non meglio precisati “percorsi conciliativi” tesi ad agevolare la conclusione di accordi tra i proprietari e gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza. Così come ha espresso riserve sulla previsione riguardante l’attribuzione di poteri di vincolo in capo al Ministero della cultura. Due disposizioni, peraltro, entrambe caratterizzate dal non essere coerenti con la legge delega.

Nelle sue conclusioni, la Confederazione della proprietà edilizia ha quindi proposto di espungere le norme criticate, tutte contenute nell’articolo 4, dal testo dello schema di decreto legislativo oggetto di audizione.